Corte di giustizia UE: le spiagge italiane vanno messe a gara. Bocciata la proroga automatica fino al 2020

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

spiaggemare2-240x150Le spiagge italiane vanno messe a gara. Doccia freddissima per i gestori. La Corte europea ha bocciato la proroga automatica decisa dall”Italia per le concessioni demaniali marittime e lacustri fino al 31 dicembre 2020. Riprendendo le conclusioni dell’avvocato generale del febbraio scorso nelle cause che coinvolgono gestori sardi e la Promoimpresa operante sul Lago di Garda, i giudici oggi, 14 luglio, hanno sentenziato che il diritto dell”Unione è contrario alla proroga automatica in assenza di gare, in particolare per le strutture con “interesse transfrontaliero certo”. La direttiva servizi (direttiva 2006/123/Ce del 12 dicembre 2006) stabilisce la libertà di stabilimento e i principi di non discriminazione e di tutela della concorrenza. L’articolo 12, in particolare, disciplina il caso in cui, tenuto conto della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato. In questo caso, si prevede che gli Stati possano subordinare un’attività economica a un regime di autorizzazione.

NORMATIVA – In Italia la normativa ha disposto una proroga automatica e generalizzata della scadenza delle concessioni, rilasciate anche senza alcuna procedura di selezione; l’ultima volta è stata rinviata alla fine del 2020. Nonostante la legge, ad alcuni operatori privati è stata negata la proroga della concessione; hanno quindi fatto ricorso e i giudici italiani si sono rivolti alla Corte di Giustizia dell’Ue per avere chiarimenti sulla compatibilità della normativa italiana con il diritto dell’Ue. Con la sentenza, la Corte stabilisce anzitutto che tocca ai giudici italiani stabilire se le concessioni italiane debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via delle scarsità di risorse naturali. Nel caso in cui la direttiva sia applicabile, la Corte precisa che il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto ad una procedura di selezione tra i candidati, che deve essere imparziale, trasparente e adeguatamente pubblicizzata.

AUTOMATICA – La proroga automatica delle autorizzazioni non consente di organizzare una procedura di selezione, come sarebbe necessario. E’ vero che la direttiva consente agli Stati di tenere conto, nello stabilire la procedura di selezione, di motivi imperativi di interesse generale, come, in particolare, la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni in modo che possano ammortizzare gli investimenti. Tuttavia, queste considerazioni non possono giustificare una proroga automatica, qualora al momento del rilascio iniziale delle autorizzazioni non sia stata organizzata alcuna procedura di selezione. La direttiva impedisce, pertanto, in assenza di qualsiasi selezione, la proroga automatica delle autorizzazioni. La Corte precisa, infine, che, nel caso in cui la direttiva non fosse applicabile e qualora una concessione simile presenti un interesse transfrontaliero certo, la proroga automatica della sua assegnazione a un’impresa con sede in uno Stato membro costituisce una disparità di trattamento a danno delle imprese degli altri Paesi Ue e potenzialmente interessate a tali concessioni, disparità di trattamento che è contraria alla libertà di stabilimento. Il principio della certezza del diritto, che mira a consentire ai concessionari di ammortizzare i loro investimenti, non può essere invocato per giustificare una tale disparità di trattamento, dal momento che le concessioni sono state attribuite quando già era stato stabilito che tale tipo di contratto comportava un obbligo di trasparenza.

Leggi anche:   Toscana: sì del Consiglio regionale alla candidatura per le Olimpiadi del 2040

 

Calendario Tweet

settembre 2024
L M M G V S D
« Ago    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30