La Corte di giustizia europea ha stabilito che il lavoratore dipendente che si licenzi dal suo posto ha diritto a un’indennità finanziaria se non ha potuto usufruire di una parte o della totalità delle ferie annuali retribuite. La sentenza riguarda la causa di uno statale austriaco, Hans Maschek, dipendente della città di Vienna, che su sua richiesta era stato collocato a riposo dal luglio 2012. Nel periodo compreso tra il 15 novembre 2010 e il 30 giugno 2012 non si è presentato sul posto di lavoro e tra il 15 novembre e il 31 dicembre 2010, Maschek era stato in congedo per malattia. A partire dal primo gennaio 2011, era tenuto, conformemente a una convenzione conclusa con il proprio datore di lavoro, a non presentarsi sul posto di lavoro, pur continuando a percepire il proprio stipendio.Dopo il suo pensionamento, Maschek ha chiesto al proprio datore di lavoro il pagamento di un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, sostenendo di essersi nuovamente ammalato poco prima del pensionamento. Il datore di lavoro ha respinto la sua domanda, in quanto, ai sensi della normativa relativa alla retribuzione dei dipendenti pubblici della città di Vienna, un lavoratore che, di propria iniziativa, ponga fine al rapporto di lavoro – in particolare chiedendo di essere collocato a riposo – non ha diritto a una siffatta indennità.Maschek ha quindi fatto ricorso fino alla Corte Ue.
Con la sentenza, recita un comunicato, la Corte rammenta che le direttiva europea che regolamenta la questione prevede che ogni lavoratore debba beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione.
L’organismo di Lussemburgo ha ricordato che dal 2003 è in vigore la direttiva 88 sugli aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro. La normativa comunitaria specifica che ogni lavoratore deve beneficiare di ferie annuali retribuite di «almeno quattro settimane» e che il diritto alle ferie annuali retribuite «costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione». Quando cessa il rapporto di lavoro e dunque la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, la stessa direttiva prevede che il lavoratore abbia diritto a un’indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, egli non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria. Stabilito che «il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato è irrilevante», ci sono inoltre sentenze (2009 e 2012) della stessa Corte Ue che stabiliscono che «un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, a un’indennità finanziaria qualora egli non abbia potuto usufruire di tutte le ferie annuali retribuite a causa di una malattia».
Ovviamente l’interpretazione della Corte di Giustizia Ue fa stato in tutti i Paesi membri, e quindi anche in Italia. Per cui molti statali, se si trovassero nelle condizioni del collega viennese, potrebbero utilmente citare lo Stato per ottenere un risarcimento