Contratto a causa mista finalizzato al primo ingresso lavorativo di giovani e all’acquisizione di qualifica professionale a fini contrattuali.
Potrebbe risultare utile l’attivazione delle due tipologie contrattuali:
- Apprendistato professionalizzante (rivolto a soggetti tra 18 e 29 anni) Attivabile per non diplomati, diplomati, laureati. L’impresa, per la formazione esterna (finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali ) può aderire all’offerta formativa pubblica (attualmente non disponibile; l’uscita del bando regionale, rivolto ad agenzie formative accreditate, è previsto presumibilmente entro l’estate 2016) oppure organizzarsi internamente.
- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (rivolto a soggetti tra i 15 e i 25 anni). Consente l’acquisizione, oltre che delle competenze tecnico-professionali, di qualifica professionale triennale, valida anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, o del diploma di istruzione secondaria superiore. La Regione Toscana disciplina la formazione obbligatoria.
Benefici contributivi
- La contribuzione per gli apprendisti è pari al 10%.
- In caso di trasformazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, l’agevolazione contributiva del 10% viene riconosciuta per i 12 mesi successivi.
- Fino al 31 dicembre 2016, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, non è dovuto il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro; l’aliquota contributiva per gli apprendisti è del 5% (resta lo sgravio totale in caso di aziende fino a 9 dipendenti); viene esclusa, per tale tipologia di contratto in apprendistato, la possibilità di beneficiare delle agevolazioni per l’anno successivo alla fine del periodo formativo.
Benefici economici
- Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità’ di servizio.
- Per l’ Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e per quello di alta formazione e di ricerca, salvo le diverse previsioni dei contratti collettivi, per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10%o di quella che gli sarebbe dovuta.
Benefici fiscali
- Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP.
- Per i contratti sottoscritti a partire dal 1gennaio 2015, l’intero costo sostenuto dal datore di lavoro diventa deducibile dalla base imponibile IRAP.