Green pass: sospensione lavoro docenti sprovvisti è legittima. Decreto del Tar Lazio

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Il Tar del Lazio ha respinto  i ricorsi di alcuni esponenti del personale scolastico che chiedevano di
sospendere tutti i provvedimenti adottati dal Ministero dell’Istruzione con cui è stata stabilita la disciplina in
materia di possesso di certificazione anti-covid del personale scolastico. «L’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dal comma 2 del menzionato art. 9 ter e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente». Lo spiegano i giudici del Tar del Lazio nei decreti con cui è stata respinta la richiesta di sospensiva delle disposizioni del ministero dell’Istruzione sull’obbligo del green pass per il personale scolastico.

In particolare i giudici hanno riconosciuto che il diritto del personale scolastico a non vaccinarsi contro il Covid, “in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza». Lo scrivono i giudici del Tar del Lazio nei decreti con cui è stata respinta la richiesta di sospensiva delle disposizioni del ministero dell’istruzione sull’obbligo del green pass per il personale scolastico.
«In ogni caso il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2, nell’ottica del legislatore la
presentazione del test in questione in sostituzione del certificato comprovante l’avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e, conseguentemente, ad una sommaria delibazione, non appare irrazionale
che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa».

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