Green pass: le novità del decreto per l’estensione, il comunicato del Consiglio dei ministri

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Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, del Ministro dell’universita’ e della ricerca Maria Cristina Messa e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha
approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. Ecco le novita’ illustrate nel comunicato diffuso da Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei Ministri.

1. SCUOLA
Le nuove norme restano in vigore sino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza e disciplinano l’accesso in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione (compresi le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore).

A CHI SI APPLICA
Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative e’ tenuto a possedere la
Certificazione Verde. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche’ ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici
superiori

CHI CONTROLLA
Il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative hanno il compito di controllare il possesso del Green Pass da parte del lavoratore. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

2. UNIVERSITÀ

A CHI SI APPLICA
Chiunque accede alle strutture del sistema nazionale universitario deve possedere ed e’ tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.

CHI CONTROLLA
I responsabili delle Universita’ e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono tenuti a
verificare il rispetto delle prescrizioni. Le verifiche sono svolte a campione con le modalita’ individuate dalle Universita’. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

3. SALUTE
Le nuove norme entrano in vigore da 10 ottobre e saranno efficaci fino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza, e applicano l’obbligo vaccinale nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie.

A CHI SI APPLICA
Le nuove norme si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita’ lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.).

CHI CONTROLLA
Sono tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attivita’ lavorativa sulla base di contratti esterni. Le modalita’ di verifica dell’adempimento dell’obbligo saranno definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. ESENZIONI
Le misure del decreto per il personale del mondo scolastico, universitario e socio assistenziale non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

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