Restano invariati nel 2021 gli importi dell’assegno di incollocabilità, la prestazione economica mensile erogata a quei lavoratori che per invalidità causata da infortunio o malattia professionale non possono usufruire dell’assunzione obbligatoria perché impossibilitati a lavorare. Lo ha confermato il Ministero del Lavoro, stabilendo nella misura di euro 263,27 l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità con decorrenza dal 1° luglio 2021. La cifra è pari a quella vigente al 1° luglio 2020.
L’assegno di incollocabilità è una prestazione economica, erogata agli invalidi per infortunio o malattia professionale che si trovano nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria.
I requisiti per avere l’assegno sono:
età non superiore ai 65 anni;
grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall’Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006;
grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.
L’importo dell’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita diretta per inabilità permanente ed è rivalutato annualmente, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.
Assegno incollocabilità, l’importo
L’importo dell’assegno è soggetto a rivalutazione annuale considerando la variazione effettiva dei prezzi al consumo. Il nuovo importo rivalutato del sostegno economico erogato nei confronti degli invalidi di guerra, del servizio o del lavoro con un’età inferiore a 65 anni, resta confermato, come già nel 2020, a 263,37 euro.
Assegno incollocabilità, come fare domanda
Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede Inail d’appartenenza. La domanda deve comprendere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extra-lavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità. In caso di invalidità extra-lavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione.
Una volta che l’Inail accerta la sussistenza dei requisiti, il centro medico legale della sede competente verifica con apposita visita medica i requisiti sanitari prescritti dalla legge. In caso di esito positivo, comunica all’interessato l’erogazione dell’assegno di incollocabilità. In caso negativo, gli specifica le motivazioni del rigetto.
Assegno incollocabilità, come viene erogato
L’assegno viene erogato mensilmente insieme alla rendita tramite i seguenti canali:
accredito su conto corrente bancario o postale;
accredito su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale;
accredito su carta prepagata dotata di codice Iban;
tramite gli Istituti di credito convenzionati con l’INPS per i titolari di rendita che riscuotono all’estero.
Solo per importi non superiori a 1.000 euro, è prevista la possibilità di pagamento in contanti presso gli sportelli bancari o postali.