Criminalità minorile: arresto per chi non manda i figli a scuola. E stop ai cellulari dei 14enni “richiamati” d al questore

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Si chiama, per praticità, dl Caivano. Prevede una stretta alla criminalità giovanile. Stop ai cellulari, da 14 anni in poi, ai minori ai quali venga notificato l’avviso orale e risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, il patrimonio o inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti". È quanto si legge nella bozza del decreto di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile.

Nel dettaglio della stessa disposizione, il questore potrà proporre al tribunale l’applicazione del "divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonchè il divieto di possedere telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente".

Il decreto, assai articolato, prevede anche molto altro: multe da 200 e fino a 1000 euro per i genitori dei minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni sottoposti ad ammonimento "salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto". Il decreto prevede infatti l’ammonimento anche per i minori di età tra i 12 e 14 anni per reati che prevedono la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

E ancora: niente assegno di inclusione se i figli non vanno a scuola. Ma soprattutto fino a due anni di reclusione per chi è responsabile di un minore e omette senza giusto motivo d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione obbligatoria. Ma viene introdotto l’ammonimento da parte del questore per i minori che hanno compiuto i 14 anni in caso di risse, violenze, minacce e percosse ai danni di minorenni anche senza querela o denuncia da parte delle vittime. Al momento dell’ammonimento, "il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale". L’effetto dell’ammonimento cessa – precisa la bozza – al compimento dei 18 anni.

E c’è anche un "percorso di rieducazione del minore". Il pm, nel caso di reati per i quali è prevista la pena non superiore nel massimo a 5 anni di reclusione notifica al minore e all’esercente la responsabilità genitoriale l’istanza di definizione anticipata del procedimento a condizione che il minore "acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione che preveda lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi".

Sono 14 gli articoli che compongono la bozza del Dl "Recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile" che il Governo discuterà domani in Consiglio dei Ministri. Il testo prevede diverse norme e nasce, come si legge nella introduzione dalla "straordinaria necessità e urgenza di prevedere interventi infrastrutturali per fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel territorio del comune di Caivano", dalla "straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni per il contrasto alla criminalità minorile e all’elusione scolastica, e per la tutela dei minori vittime di reato".

Tra le motivazioni, prosegue la bozza, anche le "esigenze di rafforzamento delle misure a tutela del rispetto dell’obbligo scolastico, in relazione all’incremento dell’elusione scolastica soprattutto in specifiche aree del territorio nazionale, ed al valore di incoraggiamento alla devianza che tale fenomeno comporta".

Il testo indica inoltre la "necessità e urgenza di intervenire approntando una più incisiva risposta sanzionatoria, correlandola all’intera durata dell’obbligo scolastico stesso nonché prevedendo misure disincentivanti l’elusione nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale" e la necessità di "assicurare l’intervento del giudice della famiglia a tutela dei minori coinvolti in gravi reati di criminalità organizzata".

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Necessità e urgenza anche "in considerazione delle caratteristiche di maggiore pericolosità e lesività acquisite nei tempi recenti dalla criminalità minorile" per "approntare una risposta sanzionatoria ed altresì dissuasiva, che mantenga l’attenzione per la specificità della condizione dell’autore di reato minorenne, intervenendo sui presupposti di applicabilità delle misure cautelari ed altresì prevedendo un procedimento anticipato, idoneo al reinserimento e alla rieducazione del minore autore di condotte criminose;

Infine, il dl indica l’urgenza di "rafforzare la tutela, nello spazio cibernetico, delle vittime dei reati commessi per via telematica, ipotesi sempre più frequente tra i minorenni e le cui conseguenze pongono a rischio la salute psichica e la vita di relazione, specie dei coetanei".

Sandro Bennucci

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