Ottici obbligati alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie

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fioIl recente decreto ministeriale del 1° settembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016), ha individuato nuove categorie di soggetti (ottici, veterinari, psicologi, infermieri, radiologi) cui sono obbligati alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e ad altre spese che danno diritto a deduzioni dal reddito e detrazioni d’imposta.

Tra le categorie di soggetti sopraindicati, si segnala in particolare quella degli “esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico” che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo (ad es. per le spese sanitarie sostenute nell’anno 2016, la trasmissione telematica dei relativi dati deve essere effettuata entro il 31/1/2017), come indicato dal DM 31/7/2015 ed il relativo provvedimento direttoriale attuativo è stato emanato in data 15 settembre 2016 (prot. n. 142369);

Si fa presente che la trasmissione dei dati riguarda anche le spese sanitarie documentate da scontrini “parlanti” (contenenti la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario).

Data la disposizione retroattiva del provvedimento ( obbligo di invio delle spese dal 1° gennaio 2016)le federazioni di rappresentanza degli Ottici hanno segnalato all’Agenzia delle Entrate la difficoltà, per gli operatori, di trasmettere i dati relativi agli scontrini già emessi dal 1° gennaio 2016: si ricorda, al riguardo, che per il primo anno non sono applicabili le sanzioni, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

Per ulteriori informazioni potete contattarci allo 0573/927740 (Sig. Michele Merola)

 

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