L’attivazione deve essere resa nota almeno 60 minuti prima della prestazione lavorativa
Le prestazioni di lavoro accessorio retribuite tramite voucher, per i committenti imprenditori e professionisti, devono essere attivate tramite una comunicazione da inviarsi almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa. Le modifiche apportate sono volte a garantire la piena tracciabilità dei voucher. Mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
Queste le principali novità contenute nel decreto (Dlgs 185/2016) correttivo del Jobs Act, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore.
La legge non indica in maniera specifica il numero o la casella di posta elettronica da utilizzare per l’invio, così come non condiziona l’operatività della nuova disposizione a un apposito decreto ministeriale.
Rimangono dubbi e perplessità su come si potrà gestire l’adempimento, fino a quando non saranno fornite indicazioni specifiche. Nella relazione di accompagnamento del decreto correttivo viene precisato che la comunicazione preventiva dovrà essere svolta utilizzando le forme previste per il lavoro intermittente (sms al numero 3399942256 oppure email all’indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it).
L’altra novità è che per chi viola la legge, omettendo la comunicazione, si applica la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Si specifica, inoltre, che, trattandosi di violazione non sanabile a posteriori, non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Non essendo diffidabile, la sanzione sarà di almeno 800 euro.
Si applica la sanzione per lavoro nero? La nuova sanzione da 400 a 2.400 euro necessita sicuramente di chiarimenti, soprattutto su quando si applica la sanzione per lavoro nero e quando si applica la sanzione per mancata comunicazione.