Le imminenti novità sull’entrata in vigore della Direttiva Europea sui Tabacchi

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tabacchiE’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6, recante “Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE” (c.d. “Direttiva Tabacco”).

Il provvedimento si pone l’obiettivo di garantire un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani, e di adempiere agli obblighi derivanti dalla legge n. 75/2008, di ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell’OMS per la lotta al tabagismo (FCTC), ad ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori, nonché ad agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

In particolare, il decreto disciplina: gli ingredienti e le emissioni dei prodotti del tabacco e i relativi obblighi di segnalazione; alcuni aspetti dell’etichettatura e del confezionamento dei prodotti del tabacco, la tracciabilità e gli elementi di sicurezza; le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco e dei prodotti correlati; l’obbligo di effettuare una notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione; l’immissione sul mercato e l’etichettatura delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica e dei prodotti da fumo a base di erbe; il divieto di immissione sul mercato del tabacco per uso orale; la riduzione dell’offerta e la tutela dei minori; le sanzioni per chi non rispetta le prescrizioni.

Nello specifico entrano in vigore dal 02 febbraio 2016 le seguenti disposizioni:

– Il divieto di fumo previsto dall’art. 51 della legge n. 3/2003 è esteso anche agli spazi esterni delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e agli spazi esterni dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS.

– Il divieto di fumo è esteso, anche, al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.

-L’articolo 25 del T.U. delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e infanzia, di cui al Rd n. 2316/34, viene modificato, con la previsione che dal 2 febbraio 2016 chiunque vende prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.

– A chiunque vende o somministra ai minori di anni diciotto i prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 e la sospensione per 15 giorni della licenza all’esercizio dell’attività. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 e la revoca della licenza all’esercizio dell’attività.

Sempre sul tema del tabacco, per effetto dell’art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, c.d. “Collegato ambientale”, dal 2 febbraio è vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, così come anche di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare. Chiunque viola il divieto abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta, mentre, se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

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