Rottamazione delle cartelle Equitalia

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EquitaliaPronto il modello per la domanda. C’è tempo fino al 23 gennaio per aderire alla definizione agevolata

Dal 7 novembre è disponibile il modulo DA1 per aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali Equitalia prevista all’art. 6 del dl 193/2016, Il modulo è anche disponibile sul portale www.gruppoequitalia.it sezione “modulistica”.

I contribuenti avranno tempo fino al 23 gennaio 2017 per aderire alla definizione agevolata che consente di ottenere una riduzione delle somme da pagare relativamente alle sanzioni.

Il documento dovrà essere consegnato presso gli sportelli Equitalia oppure inviato, insieme alla copia di un documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica (email o pec) riportato sul modulo e anche sul portale della società.

Come prevede la norma con la definizione agevolata si può scegliere di pagare in un’unica soluzione o a rate (fino a un massimo di quattro), l’ultima delle quali dovrà essere saldata entro il 15 marzo 2018. (Si prevede un allungamento delle rate in sede di conversione del decreto) Equitalia invierà, entro il 24 aprile del 2017, una comunicazione ai contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata in cui sarà indicata la somma dovuta insieme ai relativi bollettini con le date di scadenza dei pagamenti.

Chi ha già un piano di rateizzazione, può comunque aderire alle agevolazioni previste dal decreto, ma deve pagare integralmente le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2016. Chi non paga le rate stabilite, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti dal decreto. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. Si può pagare con la domiciliazione bancaria, con i bollettini precompilati o direttamente agli sportelli di Equitalia.

Tutte le cartelle possono essere rottamate, compresi gli accertamenti diventati esecutivi e le multe stradali (ma in questo caso vengono abbuonati solo gli interessi di mora e la maggiorazione del Comune), purché relative a ruoli affidati agli agenti tra il 2000 e il 2015.

Pertanto non è determinante la data di notifica della cartella esattoriale ma la data in cui l’Istituto creditore ha affidato la riscossione ad Equitalia. Potrebbe presentarsi la situazione nella quale anche una cartella notificata nel 2016 abbia i requisiti per accedere alla agevolazione.

Il debito si estinguerà con il pagamento:
– delle somme richieste da Equitalia a titolo di capitale (imposte, tributi, contributi)
– degli interessi dovuti dal giorno successivo alla scadenza del pagamento fino alla data in cui il ruolo è diventato esecutivo
– delle somme maturate a favore di Equitalia a titolo di aggio della riscossione rideterminate sui nuovi importi
– delle somme a rimborso per le procedure esecutive
– delle spese di notifica della cartella

Pertanto il beneficio consisterà nella cancellazione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle somme aggiuntive dovute sui contributi.

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