Referendum: la riforma costituzionale 2016 spiegata in modo semplice

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Camera dei Deputati Gli elementi essenziali della riforma costituzionale, nelle intenzioni del Governo, sarebbero 4: il superamento del bicameralismo perfettamente paritario; la riduzione del numero dei senatori e taglio delle spese; la revisione della suddivisione delle competenze tra Stato e Regioni; l’eliminazione delle province dalla costituzione e la soppressione del CNEL.

La Camera viene eletta a suffragio universale e diretto e si rinnova completamente alla scadenza del mandato. I senatori, invece, sono eletti dai consigli regionali e delle province autonome. Il Senato è composto al massimo da 100 membri: 95 sono eletti con metodo proporzionale dai consigli e scelti tra i consiglieri regionali e i sindaci; 5 senatori sono nominati dal Presidente della Repubblica per un mandato di massimo 7 anni non rinnovabile. Per quanto riguarda lo status dei senatori, la durata del mandato deve coincidere con quella dei consigli regionali dai quali sono eletti e ai senatori non spetta alcuna indennità per l’esercizio del mandato e le loro attività parlamentari.

1) Fine del bicameralismo perfetto significa che Senato e Camera dei deputati esercitano la funzione legislativa paritaria solo in alcune materie: leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali; tutela delle minoranze linguistiche; referendum; ordinamento, funzioni e legislazione elettorale di comuni e città metropolitane; autonomie regionali. Per le leggi non bicamerali l’approvazione dei ddl avviene così: l’esame dei ddl è avviato dalla Camera che, dopo l’approvazione, trasmette il testo al Senato. Se il Senato decide di esaminarlo può apportare modifiche al testo e la Camera può decidere se accoglierle o respingerle. Le proposte di modifica riferite a progetti di legge in cui è prevista la clausola di supremazia, adottate dal Senato a maggioranza assoluta, sono superabili dalla Camera solo a maggioranza assoluta.
2) I tempi del procedimento legislativo vengono ridotti nel caso di ddl in materia di bilancio e di quelli in cui è prevista la clausola di supremazia. Inoltre il Governo, per garantire una corsia preferenziale ai ddl essenziali per l’attuazione del suo programma, può chiedere la votazione entro e non oltre 70 giorni, fatta esclusione per alcuni tipi di leggi come quelle elettorali e quelle di ratifica dei trattati.
3) L’elezione del Presidente della Repubblica: Il capo dello Stato sarà eletto dai 630 deputati e dai 100 senatori. Per i primi tre scrutini occorrono i due terzi dei componenti, poi dal quarto si scende ai tre quinti mentre dal settimo scrutinio sarà sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
4) Referendum e leggi di iniziativa popolare: Per proporre un referendum serviranno 800 mila firme, contro le 500 mila attuali. Dopo le prime 400 mila la Corte costituzionale darà un parere preventivo di ammissibilità. Per quanto riguarda invece la presentazione di progetti di legge di iniziativa popolare, il numero di firme necessarie è triplicato, da 50 mila a 150 mila. Vengono inoltre introdotti in Costituzione i referendum popolari propositivi e di indirizzo.
5) Le nomine dei giudici della Consulta: I 5 giudici della Consulta non saranno più eletti dal Parlamento riunito in seduta comune ma verranno scelti separatamente dalle due Camere. Al Senato ne spetteranno due e alla Camera tre. Per la loro elezione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti per i primi due scrutini, mentre dagli scrutini successivi è sufficiente la maggioranza dei tre quinti.
6) L’abolizione di Cnel e Province: La riforma costituzionale prevede l’abrogazione totale dell’articolo 99 della Costituzione riguardante il Cnel, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge verrà nominato un commissario straordinario a cui sarà affidata la liquidazione e la ricollocazione del personale presso la Corte dei Conti. Dal testo della Costituzione viene eliminato anche il riferimento alle Province.
7) Disposizioni per Regioni ed enti locali:Vengono introdotti indicatori di costi e fabbisogni per rendere più efficienti le funzioni pubbliche dei comuni, delle città metropolitane e delle Regioni. In caso di accertato stato di dissesto degli enti territoriali gli amministratori regionali e locali vengono allontanati dall’incarico. Infine si pone un limite al compenso dei dirigenti di organi regionali, che non sarà superiore a quello dei sindaci dei capoluoghi di Regione.
8) La legge elettorale: ricorso preventivo alla Consulta: Prima della loro promulgazione le leggi che disciplinano l’elezione dei parlamentari potranno essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale.
9) L’equilibrio nella rappresentanza: Nell’articolo 55 della Costituzione entra un nuovo comma: “Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza”. Viene così rafforzato il principio della parità di accesso alle cariche elettive. L’equilibrio di genere tra donne e uomini nella rappresentanza è previsto anche negli organi regionali in base a principi fondamentali stabiliti dalla legge statale.

In allegato pubblichiamo il testo-ufficiale della nuova costituzione elaborato a cura degli uffici della Camera dei deputati, con l’indicazione delle modifiche rispetto al testo precedente.

 

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