Pensioni, blocco della perequazione: al via l’iter dell’esame di fronte alla Consulta

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Mentre l’Inps ordina alle sue direzioni periferiche di respingere le istanze dei pensionati, molte giurisdizioni ordinarie e amministrative danno loro ragione e continuano a investire della questione la Corte Costituzionale.

SENTENZE- Nel mese di dicembre infatti è stato depositato nella cancelleria della Corte Costituzionale l’ennesimo atto di costituzione in giudizio iscritto al n. di ruolo 243/16, a seguito dell’ ordinanza del tribunale di Genova del 9 agosto 2016. Nel frattempo anche il tribunale di Cuneo, con altra ordinanza del 18 novembre 2016, ha dichiarato addirittura che il blocco della perequazione ha violato l’ art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Con il decreto legge 65/15 sarebbe stata frustrata la tutela giurisdizionale del cittadino, e quindi il suo diritto ad un equo processo, in contrasto con l’art. 6, comma 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.

GIUDICATO COSTITUZIONALE – Secondo i giudici il decreto Legge 65/2015 ha violato inoltre il principio dell’ intangibilità del giudicato costituzionale, formatosi a seguito della sentenza 70/2015, attuata solo parzialmente dal governo con il decreto citato. Tale violazione è stata condannata più volte, con giurisprudenza costante, dalla stessa Consulta, anche recentemente – in data 16 luglio 2015 – con la sentenza n. 169/2015, con cui è stata dichiarata l’illegittimità di una nuova norma di legge che sostanzialmente aveva ripristinato la norma di legge in precedenza dichiarata incostituzionale.

CONSULTA – In tale occasione la Corte ha chiarito che una sua sentenza «non può risultare pronunciata inutilmente, come accadrebbe quando una accertata violazione della Costituzione potesse, in una qualsiasi forma, inopinatamente riproporsi. E se, perciò, certamente il legislatore resta titolare del potere di disciplinare, con un nuovo atto, la stessa materia, è senz’altro da escludere che possa legittimamente farlo limitandosi a salvare, e cioè a mantenere in vita, o a ripristinare gli effetti prodotti da disposizioni che, in ragione della dichiarazione di illegittimità costituzionale, non sono più in grado di produrne. Questo comportamento è chiaramente in contrasto con l’art. 136 Cost.»

 

 

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