Via libera dal Consiglio di Stato ai decreti correttivi della legge Madia, dopo sentenza Consulta. Con il recente parere, il Consiglio di Stato rileva innanzitutto l’importanza di portare a termine la riforma, anche ‘per non far perdere slancio riformatore all’intero disegno: i decreti legislativi interessati dalla sentenza costituiscono, infatti, non soltanto misure di grande rilievo di per sé, ma anche elementi di una riforma complessiva, che risulterebbe meno incisiva se limitata ad alcuni settori.
Nel merito, si indicano al Governo le modalità con cui attuare la sentenza della Corte senza far venir meno le riforme già adottate, affermando innanzitutto che non è necessario intervenire nuovamente sulla legge delega, poiché questa deve ritenersi già riscritta dalla Corte in conformità al dettato costituzionale, con la previsione dell’intesa al posto del parere; che i decreti legislativi già adottati «restano validi ed efficaci fino a una eventuale pronuncia della Corte che li riguardi direttamente, e salvi i possibili interventi correttivi che nelle more dovessero essere effettuati»; che il Governo può raggiungere ora l’intesa con le Regioni in Conferenza Stato-Regioni, o in Conferenza unificata a seconda dei casi, secondo la normativa vigente.
Ancora, il Consiglio di Stato afferma che il Governo può far confluire tale intesa in decreti correttivi (previsti dalla stessa legge Madia) che intervengano direttamente sui decreti legislativi già vigenti per sanare il vizio procedimentale di illegittimità costituzionale; che l’intesa deve riferirsi al decreto nel suo complesso, e non solo a sue singole parti; che rientra nella disponibilità delle parti dell’intesa disciplinare anche degli effetti già dispiegati nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del decreto legislativo originario e quella del decreto correttivo’.
Il parere, infine, segnala l’importanza di intervenire anche per i settori per i quali la delega è scaduta (dirigenza e servizi pubblici). Un percorso possibile è quello di una nuova delega, ma non è l’unico (ad esempio, è ipotizzabile anche un disegno di legge governativo avente, almeno in parte, il contenuto del decreto delegato che andrebbe a sostituire). Si rileva, però, che la Corte costituzionale non si è pronunciata su come assicurare il principio di leale collaborazione con le Regioni per procedimenti legislativi diversi da quello della legge delega. E d’altra parte – conclude il parere – apparirebbe problematico individuare per il Parlamento vincoli procedimentali diversi e ulteriori rispetto a quelli tipizzati dalla Carta costituzionale.