Sistri: confermata la proroga ancora per un anno

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Il 29 dicembre 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Mille Proroghe – decreto legge n. 244/2016  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiane n. 304 del 30.12.2016. Il decreto che è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione  reca la proroga di vari termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative una fra queste art. 12 –  è  la proroga al 31/12/2017 del c.d. “doppio binario” e dell’applicazione delle sanzioni per l’omesso tracciamento del SISTRI.

La tenuta in vigore dei registri di carico e scarico e dei formulari assieme alla parallela sospensione dell’applicazione delle sanzioni operative è stata prorogata “Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato […] e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”. Vale a dire che entro i prossimi 12 mesi il SISTRI dovrà passare nelle mani del nuovo gestore.

Continuano ad essere previste le sanzioni per la mancata iscrizione al SISTRI ed il mancato versamento del contributo annuale, seppure nella misura ridotta del 50%.

Si ricorda che i soggetti obbligati all’iscrizione al SISTRI sono i seguenti:

–          ENTI E IMPRESE CON PIÙ DI DIECI DIPENDENTI PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DERIVANTI DA:

  • attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis del Decreto Legislativo 152/2006 ss.mm.ii.;
  • lavorazioni industriali;
  • lavorazioni artigianali;
  • attività commerciali;
  • attività di servizio;
  • attività sanitarie;
  • attività agricole e agroindustriali ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta.
  • attività di pesca e acquacoltura ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla Sezione Speciale «Imprese Agricole» del Registro delle Imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta.

–          ENTI E IMPRESE PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO

–          TRASPORTATORI A TITOLO PROFESSIONALE DI RIFIUTI PERICOLOSI

–          GESTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI

–        TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI:

Si intendono per tali le imprese e gli enti che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5 o, se iscritti in categoria 2-bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori (con più di dieci dipendenti).

NB: L’adesione volontaria in qualità di produttore, da parte di un produttore/trasportatore dei propri rifiuti non obbligato, comporta l’iscrizione al SISTRI anche per la categoria produttore/trasportatore di rifiuti

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