Nuove regole sperimentali per il 2016 per i padri lavoratori dipendenti

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AUMENTANO I GIORNI PER IL CONGEDO DI PATERNITA’

La legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016), al co.205, ha stabilito che il congedo
obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio,
nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si
trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni dal 2013 al 2015 dalla L.
n.92/12, sono prorogati sperimentalmente per l’anno 2016 e il congedo obbligatorio è aumentato a
2 giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa.
Ai medesimi congedi, obbligatorio e facoltativo, si applica la disciplina già conosciuta e contenuta
nel D.M. 22 dicembre 2012, che ha, tra l’altro, stabilito che:

• il congedo obbligatorio di 2 giorni è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della
madre lavoratrice, in aggiunta ad esso;

• la fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo è condizionata alla scelta della madre
lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente
anticipazione del termine finale del congedo post partum;

• il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all’astensione della
madre;

• le disposizioni si applicano anche al padre adottivo o affidatario;

• i giorni di congedo obbligatorio sono riconosciuti anche al padre che fruisce del congedo di
paternità;

• il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo, a un’indennità giornaliera a
carico dell’Inps, pari al 100% della retribuzione;

• il padre comunica al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire dei congedi, con un anticipo non
minore di 15 giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta
del parto;

• nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della
madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni
equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo e la
predetta documentazione deve essere trasmessa anche ai datore di lavoro della madre;

• i congedi non possono essere frazionati ad ore.

 

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