Credito d’imposta per risanamento di siti produttivi dall’amianto

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Forma di contributo

Credito di imposta (concesso in de minimis).

Finalità

Risanare siti produttivi dall’amianto.

Beneficiari

Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato.

Presentazione della domanda e scadenza

Dal 16 novembre 2016, fino al 31marzo 2017. Domanda on line tramite la piattaforma informatica che sara’ accessibile sul sito www.minambiente.it, entro i successivi 90 giorni gli uffici ministeriali comunicheranno all’impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito effettivamente spettante.

Interventi agevolati

Interventi di bonifica (rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati) dall’amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, realizzati dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Gli interventi devono essere effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Misura dell’agevolazione

Il credito riconosciuto è pari al 50% delle spese sostenute per gli interventi effettuati dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Il credito d’imposta, utilizzabile in compensazione, e’ ripartito in tre quote annuali di pari importo. La prima quota annuale e’ utilizzabile a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Entità degli interventi ammissibili

Ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato, deve ammontare ad almeno 20.000 euro.

Il totale dei costi eleggibili ammissibile, e’, in ogni caso, pari a 400.000 euro per ciascuna impresa.

Spese ammissibili

Spese di consulenze professionali e perizie tecniche (max 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.)

Spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:

a) lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;

b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;

c) sistemi di coibentazione industriale in amianto.

L’effettivita’ del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, o dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Per informazioni: Ministero dell’ambiente e della tutela del mare e del territorio.

 

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