Dal 12 Marzo nuove procedure per le dimissioni dei lavoratori dipendenti

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DIMISSIONI – NUOVA PROCEDURA DAL 12 MARZO 2016

Si comunica che, in virtù della pubblicazione del D.M. 15 dicembre 2015 sulla G.U. n.7 dell’11

gennaio 2016, a decorrere dal 12 marzo 2016 i lavoratori dipendenti, per rassegnare dimissioni

efficaci, dovranno comunicare le stesse per via telematica secondo la procedura di seguito

indicata, valida anche per la revoca di tali atti.

Lavoratore non assistito

Il lavoratore non assistito da soggetto abilitato per rassegnare dimissioni efficaci dovrà:

• richiedere, se ancora non in suo possesso, il codice PIN Inps all’Istituto;

• creare un’utenza, se ancora non in suo possesso, per l’accesso al portale ClicLavoro;

• accedere in autonomia, tramite il portale lavoro.gov.it, al form on-line per la trasmissione della

comunicazione alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione (o per l’invio di una

revoca);

• compilare il form (che per i rapporti decorrenti dal 2008, ossia correttamente comunicati tramite

procedura telematica ai CPI, sarà in parte compilato);

• trasmettere il modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca al datore di lavoro e alla

Direzione territoriale del lavoro competente.

Lavoratore assistito da soggetto abilitato (Patronato, Oo.Ss, Enti Bilaterali, Commissioni di

certificazione)

Il lavoratore assistito da soggetto abilitato, per rassegnare dimissioni efficaci dovrà:

• recarsi da un soggetto abilitato;

• accedere, con l’assistenza del soggetto, tramite il portale lavoro.gov.it, al form on-line per la

trasmissione della comunicazione alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione (o per

l’invio di una revoca);

• far compilare il form (che per i rapporti decorrenti dal 2008, ossia correttamente comunicati

tramite procedura telematica ai CPI, sarà in parte compilato);

• far apporre la firma digitale del modulo prodotto con i dati delle dimissioni/risoluzione

consensuale o revoca degli stessi;

• far trasmettere, al soggetto abilitato, il modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca al

datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

In entrambi i casi il datore di lavoro riceverà il modulo nella propria casella di posta elettronica

certificata e la Direzione Territoriale del Lavoro riceverà una notifica nel proprio cruscotto e avrà la

possibilità di visionare il “MODULO RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO/REVOCA”.

Tale procedura dovrà essere seguita anche a fronte di risoluzione consensuale.

Tale procedura non si applica nei seguenti casi:

• dimissione della madre o del padre lavoratore ai sensi dell’art.55, co.4, D.Lgs. n.151/01;

• dimissione di un lavoratore domestico;

• dimissioni o risoluzione consensuale effettuate nelle sedi di cui art.2113, co.4 cod.civ. o avanti

alle commissioni di certificazione ex art.76, D.Lgs. n.276/03.

 

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