Credito di imposta (concesso in de minimis).
Finalità
Risanare siti produttivi dall’amianto.
Beneficiari
Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato.
Presentazione della domanda e scadenza
Dal 16 novembre 2016, fino al 31marzo 2017. Domanda on line tramite la piattaforma informatica che sara’ accessibile sul sito www.minambiente.it, entro i successivi 90 giorni gli uffici ministeriali comunicheranno all’impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito effettivamente spettante.
Interventi agevolati
Interventi di bonifica (rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati) dall’amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, realizzati dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Gli interventi devono essere effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Misura dell’agevolazione
Il credito riconosciuto è pari al 50% delle spese sostenute per gli interventi effettuati dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Il credito d’imposta, utilizzabile in compensazione, e’ ripartito in tre quote annuali di pari importo. La prima quota annuale e’ utilizzabile a decorrere dal 1 gennaio 2017.
Entità degli interventi ammissibili
Ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato, deve ammontare ad almeno 20.000 euro.
Il totale dei costi eleggibili ammissibile, e’, in ogni caso, pari a 400.000 euro per ciascuna impresa.
Spese ammissibili
Spese di consulenze professionali e perizie tecniche (max 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.)
Spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:
a) lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
c) sistemi di coibentazione industriale in amianto.
L’effettivita’ del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, o dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Per informazioni: Ministero dell’ambiente e della tutela del mare e del territorio.