Pensionati: il prestito ipotecario vitalizio nuovo finanziamento per gli anziani

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casa anzianiIntegrazione del proprio reddito, miglioramento del tenore di vita, soddisfacimento esigenze di consumo, supporto intergenerazionale ai figli, mantenimento della proprietà e possesso del bene immobile: queste le principali opportunità che con il prestito ipotecario vitalizio si affacciano sul mercato. Così l’Abi commenta l’emanazione del decreto, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, sentite anche le associazioni dei consumatori, che disciplina il prestito ipotecario vitalizio e che vedrà le banche pronte a questa tipo di offerta.

Il Prestito ipotecario vitalizio – spiega l’Abi con una nota – è una forma di finanziamento, voluta insieme alle Associazione dei consumatori, che consente al proprietario di età superiore a 60 anni di convertire parte del valore dell’immobile in contanti. Gli interessi e le spese relative sono infatti rimborsati alla data di decesso del mutuatario. Può comunque essere concordata la possibilità di rimborsare ratealmente gli interessi.

Allo scadere del debito, gli eredi (nel caso il proprietario non decida di rimborsare anticipatamente il finanziamento) hanno l’opzione di: a) estinguere il debito nei confronti dalla banca e liberare l’immobile dall’ipoteca; b) vendere l’immobile ipotecato; c) lasciare che la banca mutuataria venda l’immobile secondo criteri di mercato per rimborsare il proprio credito.

Per quest’ultimo aspetto – prosegue Abi – è previsto un «periodo di riflessione a favore degli eredi» per la gestione della vendita dell’immobile al verificarsi dell’evento che comporta il rimborso degli importi dovuti per il prestito. Questa soluzione ha l’indubbio vantaggio di consentire agli eredi di poter scegliere con la dovuta attenzione se provvedere al rimborso del predetto prestito o gestire direttamente la vendita dell’immobile. L’erede è ulteriormente tutelato in quanto: a) l’immobile è venduto al valore di mercato, con il diritto dell’erede di ottenere la differenza una volta estinto il debito; b) la banca non può richiedere all’erede nulla, anche se non si riesce a rimborsare il prestito attraverso la vendita dell’immobile.

 

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