Nota di Massimo Materassi, Presidente Federnoleggi Firenze
In questi giorni la categoria dei noleggiatori (NCC, acronimo di cui molti ignorano il significato ) sta combattendo una battaglia dura e importante, forse addirittura decisiva: la revisione della legge 21/1992 che regolamenta il settore del trasporto pubblico locale non di linea e che riguarda Tassisti e Noleggiatori Con Conducente. In particolare, la norma di cui la categoria degli NCC, fortemente avversata da quella dei tassisti in questa esigenza, richiede lo stralcio, riguardo l’articolo 29 comma 1 quater. Questo “sinistro” articolo fu approvato in termine di seduta parlamentare alle 03:30 di una notte della fine del 2008. Il contenuto di questo articolo, e di questo comma, stabilisce che ogni autonoleggiatore deve fare rientro alla rimessa al termine di ciascun servizio; non al termine della giornata lavorativa ma al concludersi di ogni banale servizio di trasferimento da un Hotel del centro di qualsiasi città, verso la stazione ferroviaria o l’aeroporto.
Naturalmente la norma, così come è composta danneggia gravemente il servizio di autonoleggio che, per propria chiara definizione, è un servizio che si discosta molto dal consueto tpl non di linea, si caratterizza come un classico servizio al cliente e non all’utente. La prestazione del servizio non è obbligatoria per l’NCC, il quale non effettua un servizio di trasporto pubblico cittadino così come comunemente concepito, ma piuttosto offre un servizio di qualità che si rivolge a un vero e proprio mercato, e in quanto tale regolato dai classici meccanismi che questo esprime e che si sintetizzano nel rapporto fra qualità e prezzo. L’autonoleggiatore è una vera e propria PMI che deve confrontarsi con tutte le asperità e le opportunità che un mercato regolamentato, ma sostanzialmente libero, comporta.
In questa cornice si comprende bene come una norma che costringe il soggetto economico a rientri costosi, che riducono del 50% il proprio spazio professionale e quindi la propria capacità economica e di impresa, sia da considerarsi lesiva del principio di libera iniziativa che caratterizza la normativa vigente nel nostro Paese a cominciare dall’art. 41 della Costituzione dal quale discende l’articolo 2082 e ss del C.C. In questo delicato passaggio è opportuno cogliere tutti gli aspetti della questione trasformando quello che sembra essere un problema, la questione dell’articolo 29 comma 1 quater della legge 21/92, in una opportunità. L’opportunità sta nello stabilire, al termine di questo percorso, che il servizio di NCC, pur essendo a tutti gli effetti un servizio pubblico, non risponde agli stringenti canoni ai quali altri soggetti sono vincolati; quindi, dovendo operare nel libero mercato deve avere gli spazi necessari per muoversi liberamente al fine di offrire il miglior servizio al miglior prezzo.
Questa è la linea di condotta e di demarcazione ineludibile se si vuole fare in modo che una categoria possa sfruttare al meglio le proprie potenzialità (basti pensare all’incidenza del turismo sul PIL), contribuendo così all’aumento della ricchezza nazionale. Si deve tenere conto che nel 2013 l’Italia è stata il 5° Paese più visitato al mondo, con 57,7 milioni di turisti all’anno. Stime recenti del World Travel and Tourism Council hanno stabilito che l’industria turistica, considerando il turismo internazionale e nazionale, ha contribuito con ben 147 miliardi di euro (9,4% del PIL nazionale), dando lavoro a 2,5 milioni di persone ovvero il 10,9% dell’occupazione complessiva. Questi dati ci fanno comprendere come un mercato così fluido e in crescita necessita di infrastrutture adeguate e la mobilità rappresenta un elemento chiave di questo quadro.
E’ giunto il momento che il Governo comprenda come si fa impresa in un mercato come quello del turismo, che tanto incide sulla ricchezza nazionale. Non c’è più tempo da perdere, già troppi anni sono trascorsi in questo nefasto limbo che tanto ha limitato e danneggiato la categoria degli autonoleggiatori, ed insieme ad essa tutto il comparto turistico.