Firenze, intercettazioni: circolare del procuratore capo Creazzo agli uffici di polizia. Incisività e riservatezza

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GiuseppeCreazzoprocuratoreIntercettazioni: come e perché. Il procuratore capo di Firenze, Giuseppe Creazzo, ha inviato una circolare agli uffici di polizia stabilendo che il criterio guida per la trascrizione delle intercettazioni «è rappresentato dalla ‘rilevanza’ delle conversazioni ai fini di prova del reato per il quale è stata concessa l’intercettazione stessa, o a fini di prova degli altri reati emersi nello stesso procedimento».

Nella circolare, Creazzo fa osservare che «occorre gestire, con la massima consapevolezza dell’importanza dei diritti in gioco, le intercettazioni in guisa da limitarne la portata potenzialmente lesiva del diritto alla riservatezza ai soli casi in cui ciò sia indispensabile a fini di giustizia». La circolare indica che in caso «di misure cautelari – in cui vi è anticipazione della discovery, sia pur parziale – il pubblico ministero provvederà al deposito dei soli files audio delle conversazioni utilizzate per l’adozione del provvedimento e ritenute rilevanti. Il difensore avrà diritto a ascoltare tali registrazioni e estrarre copia dei relativi files audio».

Nella stessa circolare si legge che, sul versante processuale, dopo il deposito, «il difensore avrà diritto ad ascoltare tutte le conversazioni depositate ma non quello di aver rilasciata copia dei files audio, se non dopo la decisione del giudice di procedere alla trascrizione delle stesse». Oggetto della prova, ricorda Creazzo anche a magistrati e organi di polizia di giudiziaria, «sono i fatti che si riferiscono all’imputazione, quindi non solo i fatti costituenti la condotta tipica della norma incriminatrice ma anche quelli pertinenti, utili per la verifica dibattimentale”. Rispetto a questo, però, «la valutazione della pertinenza e rilevanza delle conversazioni dovrà essere maggiormente rigorosa nell’ipotesi di conversazioni il cui contenuto sia riferibile ai dati sensibili (opinioni politiche o religiose, sfera sessuale, dati relativi alla salute), per i quali il codice della privacy disegna uno statuto di protezione più marcata e nelle ipotesi di captazione di conversazioni nelle quali siano coinvolti soggetti estranei ai fatti di indagine».

In concreto, «il contenuto di conversazioni manifestanti irrilevanti e manifestamente non pertinenti rispetto ai fatti oggetto di indagine non dovrà formare oggetto di trascrizione in informative, richieste di proroga e note di polizia giudiziaria». L’ufficiale di pg delegato all’ascolto ed alla redazione dei ‘brogliacci’ «si limiterà in tali casi ad indicare gli interlocutori della conversazione, astenendosi dal trascriverne il contenuto” ed “è altresì evidente che di tali conversazioni non potrà farsi uso nel procedimento. Nelle ipotesi dubbie, la polizia giudiziaria si rivolgerà al pubblico ministero titolare delle indagini, alle cui direttive dovrà attenersi. Il mezzo di ricerca della prova tramite intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali, sottolinea il procuratore Creazzo, «se da un lato costituisce un insostituibile strumento investigativo, specie in ordine ai delitti di criminalità organizzata, terrorismo, corruzione ed altro, per altro verso coinvolge il diritto costituzionale alla riservatezza nelle comunicazioni impone, di conseguenza, il perseguimento continuo del giusto equilibrio tra le esigenze dell’indagine e la riservatezza delle comunicazioni, anche – ed essenzialmente – nella fase di esecuzione delle operazioni di intercettazione e della documentazione del contenuto di esse».

Ricordando che «la riservatezza delle comunicazioni è diritto inviolabile ai sensi dell’art. 2 della Costituzione, esso pertanto è restringibile dall’autorità giudiziaria soltanto nella misura strettamente necessaria alle esigenze di indagini legate alla repressione dei reati». La circolare, oltreché ai magistrati della procura di Firenze, è stata inviata ai vertici delle forze dell’ordine (questura, carabinieri, Gdf, Corpo Forestale, Dap Toscana, polizia municipale), ai responsabili degli uffici di polizia giudiziaria presso la procura, e per conoscenza, al procuratore generale presso la corte d’appello e al presidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Firenze.

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