L’Autorità per i trasporti impone alcune regole – a tutela degli utenti – che i gestori del trasporto ferroviario ad Alta Velocità debbono rispettare. In particolare per quanto riguarda il controverso problema dei diritti dei titolari di abbonamenti dell’Alta velocità ferroviaria. Erano soprattutto contestate dai viaggiatori le prassi dei gestori che comminavano robuste sanzioni pecuniarie o sovrapprezzi a chi violava l’obbigo della prenotazione.
In particolare l’Autorità stabilisce che «i passeggeri titolari di abbonamenti e in possesso di prenotazioni registrate sui sistemi di vendita del gestore del servizio, qualora abbiano subito ritardi o soppressioni di servizio ripetuti durante il periodo di validità dell’abbonamento, hanno diritto a un indennizzo adeguato ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, determinato secondo criteri di calcolo dei ritardi e dell’indennizzo specifici e differenziati rispetto a quelli previsti dai gestori dei servizi con riferimento ai titoli di viaggio singoli». Inoltre, «nelle more della conclusione del procedimento l’Autorità rinnova la raccomandazione ai gestori dei servizi ferroviari ad Alta velocità di astenersi dal comminare sanzioni pecuniarie o esigere sovrapprezzi per la violazione dell’obbligo di prenotazione».
Il provvedimento diventerà ufficiale dopo una breve consultazione che si concluderà il 29 aprile