Firenze, divieto di sosta: niente multa per chi parcheggia nelle strisce blu. Solo integrazione di pagamento

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Multa-Una delle multe più fastidiose per gli automobilisti è quella per divieto di sosta su strisce blu, in particolare quella per aver ‘sforato’ solo di qualche minuto il tempo inizialmente ‘pagato’ per il parcheggio. Tuttavia, troppo spesso i Comuni si dimenticano di alcuni pareri ministeriali che hanno definitivamente cambiato le carte in tavola.

Si tratta del parere ministeriale 25783 del 22 Marzo 2010, che ha confermato il dettato della legge: nel caso sopracitato non si può essere multati per divieto di sosta. Anche il successivo parere n.3615 del 5 Luglio 2011, ribadisce che, ai sensi dell’articolo 7 del Codice della Strada, nel momento in cui si paga per la sosta sulle strisce blu e si espone regolarmente sul cruscotto il “Gratta e sosta” o il biglietto emesso dal parcometro, non si può essere multati per divieto di sosta quando si arriva in ritardo.

In sostanza non si tratterebbe di un illecito amministrativo (il biglietto è stato pagato), che è causa di una sanzione amministrativa come la multa, ma di un inadempimento contrattuale, dunque un illecito civile (non è stato pagato per il tempo relativo a tutta la sosta). Questo, ovviamente nelle aree dove non c’è un tempo massimo consentito per il parcheggio.

Il Comune può chiedere tutt’al più un’integrazione del pagamento, maggiorata di eventuali penalità da determinare tramite regolamenti comunali. Più volte il Codacons è intervenuto per censurare la prassi delle amministrazioni locali che emettono multe per divieto di sosta nei confronti dei cittadini che lasciano scadere il ‘ticket’ dopo aver parcheggiato nelle strisce blu.

Già da un anno il Ministero dei Trasporti è intervenuto invitando i Comuni a produrre una regolamentazione normativa in materia con una ordinanza ad hoc per dare una base legale a questo tipo di multe, cosa che pochissimi hanno però fatto. Cosa accade dunque ora quando si riceve una multa in caso di sosta oltre la scadenza del ticket? Semplice, le multe comminate dai Comuni privi della sopracitata ordinanza possono essere impugnate ed annullate d’ufficio, eventualmente inoltrando le richieste alle prefetture competenti per territorio.

Peraltro non bisogna dimenticare un’altra importante pronuncia della Corte di Cassazione, sempre relativamente alle multe su strisce blu. Nell’ordinanza 18575 della Suprema Corte del settembre 2014, infatti, si stabilisce che se il Comune non dimostra l’esistenza di aree a sosta gratuita, anche a disco orario, nei pressi di quelle a pagamento, la multa può essere annullata dall’autorità giudiziaria. L’infrazione potrà essere quindi rilevata ma quando il multato farà ricorso, toccherà all’amministrazione dover dimostrare l’esistenza di parcheggi gratuiti nelle vicinanze. Qualora questo tipo di parcheggio non fosse garantito o il Comune non riuscisse a dimostrarne l’esistenza, il verbale verrà annullato.

 

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